Art. 19.
(Disposizioni per le attività
delle industrie tecniche).

      1. A valere sulle risorse dell'Agenzia, sono concessi i contributi indicati nel comma 2.
      2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8, comma 2, sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati alle finalità previste dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a).
      3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti, in relazione anche al numero degli addetti e alla appartenenza delle industrie tecniche alle aree privilegiate di investimento individuate dall'atto di indirizzo di cui al comma 2.

 

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