1. A valere sulle risorse dell'Agenzia, sono concessi i contributi indicati nel comma 2.
2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8, comma 2, sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati alle finalità previste dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a).
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti, in relazione anche al numero degli addetti e alla appartenenza delle industrie tecniche alle aree privilegiate di investimento individuate dall'atto di indirizzo di cui al comma 2.